Scuole di Specializzazione
Le Scuole di Specializzazione sono regolamentate dall’Ordinanza ministeriale del 10/12/2004 (clicca qui per scaricare l’Ordinanza Ministeriale), sottoposta ad interpretazione da parte del Direttore Generale del M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - con lettera circolare prot. n. 1903.
Tale normativa stabilisce che i requisiti che devono essere soddisfatti per l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione sono:
• Il superamento dell’Esame di Stato/PPV o Prova orale abilitante
• L’iscrizione all’Albo degli Psicologi o dei Medici
• Il superamento dell’Esame di Stato/PPV o Prova orale abilitante
• L’iscrizione all’Albo degli Psicologi o dei Medici
oppure, in mancanza di tali requisiti
• Il superamento dell’esame di stato/PPV o Prova orale abilitante deve avvenire nella prima sessione utile dopo l’inizio dei corsi della Scuola di Specializzazione
• La richiesta d’iscrizione all’Albo deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal conseguimento dell'abilitazione
Per ottenere dalla propria Scuola, al termine del quarto anno di iscrizione, il Diploma di Specializzazione che attesti la regolarità del percorso formativo è necessario aver ottemperato ad entrambi i requisiti sopraesposti.
DEROGA: Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto 509/1998, se l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione è avvenuta prima del 29/12/2004, data dell’entrata in vigore dell’Ordinanza ministeriale del 10/12/2004, il Diploma di Specializzazione può essere regolarmente rilasciato a conclusione del quarto anno di iscrizione anche a coloro che, pur avendo conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi, non abbiano provveduto ad iscriversi all’Albo entro 30 giorni dal superamento dell’Esame di Stato.
• La richiesta d’iscrizione all’Albo deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dal conseguimento dell'abilitazione
Per ottenere dalla propria Scuola, al termine del quarto anno di iscrizione, il Diploma di Specializzazione che attesti la regolarità del percorso formativo è necessario aver ottemperato ad entrambi i requisiti sopraesposti.
DEROGA: Ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto 509/1998, se l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione è avvenuta prima del 29/12/2004, data dell’entrata in vigore dell’Ordinanza ministeriale del 10/12/2004, il Diploma di Specializzazione può essere regolarmente rilasciato a conclusione del quarto anno di iscrizione anche a coloro che, pur avendo conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi, non abbiano provveduto ad iscriversi all’Albo entro 30 giorni dal superamento dell’Esame di Stato.
a cura delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia/Atenei della Regione Emilia-Romagna - Anno 2024
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a cura delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia/Atenei della Regione Emilia-Romagna - Anno 2023
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Casi clinici e Open Day delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia - Anno 2022
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Open Day delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia - Anno 2021
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Open Day delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia - Anno 2020
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A cura della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi Regione Emilia-Romagna - Anno 2023
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