Formazione Continua ECM

L'ECM – Educazione Continua in Medicina – è il sistema di aggiornamento del professionista sanitario.

La delibera della Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC) ha esteso a tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal triennio 2020-2022, indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione. Per maggiori informazioni sull'iter di introduzione dell'obbligo ECM consulta la pagina dedicata.

Prima del 2020 erano soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).

I neo-iscritti all'Albo sono esonerati per il primo anno di iscrizione in quanto l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine (Es: Se mi sono iscritta/o nell'anno 2023 il mio obbligo decorre dal 1° gennaio 2024). Eventuali crediti acquisiti prima della decorrenza dell’obbligo non saranno ritenuti validi e non saranno conteggiati.
Il sistema ECM è suddiviso in trienni prestabiliti, se l'obbligo ha inizio nel corso del triennio, il debito formativo viene riproporzionato in base al numero effettivo di anni in cui si è tenuti ad ottemperare alla formazione continua. (Es: Se per il triennio 2023-2025 sono previsti 150 ECM e io devo conseguire crediti solo per il 2025 il mio obbligo sarà di 50 crediti).

L'ente che gestisce la banca dati Nazionale dei crediti ECM acquisiti dai singoli professionisti è il Co.Ge.APS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) a cui si accede tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/. Per conoscere con esattezza l’ammontare del proprio obbligo formativo individuale è necessario accedere al Co.Ge.APS.

I crediti ECM possono essere acquisiti tramite corsi accreditati ECM, ma anche grazie ad altre attività definite “formazione individuale”, quali:
  • attività di ricerca scientifica
    • Pubblicazioni scientifiche (solo se censite nelle banche dati internazionali Scopus e Web of Science / Web of Knowledge
    • Studi e ricerche 
    • Corsi obbligatori per lo svolgimento di attività̀ di ricerca scientifica
  • tutoraggio individuale (tutor per tirocinanti)
  • formazione individuale all’estero
  • autoformazione (studio e aggiornamento in autonomia, supervisione, intervisione, analisi personale, frequenza o docenza in convegni o corsi non ECM, attività di studio finalizzata alla docenza, ecc.)
È però obbligatorio acquisire per ogni triennio almeno il 40% dei crediti tramite la frequenza a corsi accreditati ECM in qualità di partecipante (e non di docente).
È inoltre possibile richiedere esoneri (Scuola di specializzazione in Psicoterapia, Master universitari, ecc.) ed esenzioni (Maternità, Paternità, Pensionamento, ecc.) che riducono l'obbligo ECM triennale e in alcuni casi possono azzerarlo.
Per ottenere i crediti di “formazione individuale”, gli esoneri e le esenzioni, occorre fare richiesta direttamente dalla piattaforma del Co.Ge.APS. Trovi tutte le informazioni utili nelle FAQ sui crediti ECM.

Tutte le regole in vigore sono raccolte nel Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Per maggiori informazioni sul Co.Ge.A.P.S. e sul sistema ECM consulta le pagine:
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