- Iscrivermi all'albo
- Attivare la PEC (obbligatoria)
- Aggiornare foto e dati personali
- Pagare la quota annuale
- Essere annotati come psicoterapeuti
- Segnalare presunte attività irregolari in ambito psicologico
- Segnalare bandi di concorso o avvisi pubblici illegittimi
- Cercare/offrire studio
- Richiedere il tesserino
- Utilizzare la sala riunione dell'Ordine
- Richiedere il patrocinio, l’uso della sede o la lettera di sostegno
- Richiedere un parere di conformità per messaggio pubblicitario
- Segnalare una presunta pubblicità irregolare
- Certificare l’iscrizione all’Albo
- Richiedere l'accesso agli atti amministrativi
- Trasferirmi ad altro Ordine
- Cancellarmi dall'Albo
Richiedere un parere di conformità per messaggio pubblicitario
Le disposizioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di Pubblicità professionale, emanate a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 248/2006 cosiddetta “Bersani-Visco”, hanno abolito l’obbligo di richiedere un nulla osta all’Ordine per la diffusione di messaggi pubblicitari.
All’Ordine rimane comunque il compito di verificare che gli Iscritti pubblicizzino la propria attività seguendo criteri di di trasparenza, veridicità e decoro della professione, prestando particolare riguardo al contesto e all’influenza che il messaggio può esercitare sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani e dalla già citata L. n. 248/2006.
I Colleghi dell’Emilia-Romagna, pertanto, o coloro che vogliano farsi pubblicità nella nostra Regione, dovranno comunque seguire le indicazioni del Regolamento sulla pubblicità professionale pubblicato in calce alla pagina, ma potranno procedere a diffondere i loro testi pubblicitari senza essere vincolati al rilascio di alcuna autorizzazione preventiva.
Il Regolamento Regionale sulla Pubblicità delle attività oggetto delle professioni di Psicologo e di Dottore in tecniche Psicologiche, si caratterizza per la grande autonomia lasciata agli Iscritti in materia di pubblicità della propria professione.
I compiti di vigilanza che la Legge ci attribuisce verranno esercitati essenzialmente in due forme:
I Colleghi che lo riterranno opportuno potranno comunque chiedere un parere preventivo all’Ordine dell’Emilia-Romagna circa la conformità del loro messaggio pubblicitario con quanto previsto dal Regolamento sopra citato. L’Ordine provvederà a rispondere, naturalmente a titolo gratuito, essendo stata abolita ogni tassa sulla pubblicità vigente in passato.
All’Ordine rimane comunque il compito di verificare che gli Iscritti pubblicizzino la propria attività seguendo criteri di di trasparenza, veridicità e decoro della professione, prestando particolare riguardo al contesto e all’influenza che il messaggio può esercitare sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani e dalla già citata L. n. 248/2006.
I Colleghi dell’Emilia-Romagna, pertanto, o coloro che vogliano farsi pubblicità nella nostra Regione, dovranno comunque seguire le indicazioni del Regolamento sulla pubblicità professionale pubblicato in calce alla pagina, ma potranno procedere a diffondere i loro testi pubblicitari senza essere vincolati al rilascio di alcuna autorizzazione preventiva.
Il Regolamento Regionale sulla Pubblicità delle attività oggetto delle professioni di Psicologo e di Dottore in tecniche Psicologiche, si caratterizza per la grande autonomia lasciata agli Iscritti in materia di pubblicità della propria professione.
I compiti di vigilanza che la Legge ci attribuisce verranno esercitati essenzialmente in due forme:
- Controlli periodici “a campione” sui messaggi diffusi dagli Iscritti;
- Verifica di segnalazioni pervenute.
I Colleghi che lo riterranno opportuno potranno comunque chiedere un parere preventivo all’Ordine dell’Emilia-Romagna circa la conformità del loro messaggio pubblicitario con quanto previsto dal Regolamento sopra citato. L’Ordine provvederà a rispondere, naturalmente a titolo gratuito, essendo stata abolita ogni tassa sulla pubblicità vigente in passato.
con le modifiche apportate il 17/05/2008
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