FAQ sulla comunicazione di svolgimento di attività sanitaria

Ultimo aggiornamento 18.06.2024

La Regione Emilia-Romagna, con la legge regionale 22/2019, ha previsto che gli studi professionali debbano comunicare di svolgere attività sanitaria al comune competente per territorio.

L’obiettivo di questo nuovo adempimento è di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari.

Con la successiva Delibera di Giunta Regionale 1919/2023 sono stati fissati i requisiti minimi che gli studi professionali devono rispettare, e le modalità di invio della comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.

Anche gli psicologi che svolgono attività sanitaria sono soggetti al rispetto dei requisiti e obbligati ad effettuare la comunicazione, fatte salve alcune eccezioni.

Abbiamo creato questa sezione di FAQ con l'obiettivo di aiutarti nella compilazione dei moduli.

Attualmente, vista anche la difformità e il mancato aggiornamento dei moduli secondo le ultime precisazioni, abbiamo richiesto ed ottenuto, insieme ad altri ordini sanitari, una nuova proroga al 31/10/2024 (NB. la proroga non riguarda gli studi di nuova apertura per i quali l’invio della Comunicazione va effettuato contestualmente all’avvio dell’attività). 

Per particolari criticità con la procedura puoi segnalarci il problema ad info@ordinepsicologier.it. 

Le FAQ della Regione e i relativi moduli, in fase di aggiornamento con i nuovi snellimenti, sono pubblicati alla pagina https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione

Clicca qui per consultare la Circolare della Regione Emilia-Romagna dell'8 maggio 2024 contenente le risposte ai quesiti che abbiamo trasmesso insieme alle altre professioni sanitarie.



Attualmente i comuni stanno adottando due diverse modalità di invio:
  • inviare i moduli 8 o 8-bis  (reperibili al seguente link https://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr/strumenti-e-informazioni/autorizzazione-e-accreditamento/sanitario/autorizzazione anche se al momento aggiornati solo parzialmente sul sito della regione) via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui ha la sede fisica lo studio.
  • Compilazione online attraverso la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER, a cui si accede dal link https://au.lepida.it/suaper-fe/ . Una volta selezionato il Comune di riferimento, clicca sulla voce “SUAP – Modulistica attività produttive”, dal menù che comparirà seleziona la voce “AGRICOLTURA COMMERCIO DEMANIO TURISMO E ALTRE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” e infine la voce “Strutture sanitarie”. A conclusione dell'intero processo verrà richiesta una firma ditigale (acquistabile anche per una singola firma ad un costo accessibile o delegando il proprio commercialista).

Il Comune di Bologna ha comunicato che per motivi organizzativi manterrà come indirizzo di ricezione delle istanze la PEC protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.

NB. Se hai già inviato la Comunicazione al tuo Comune tramite PEC, ma ti è stata rifiutata perchè non hai usato la piattaforma Accesso Unitario rete SUAP ER o perchè sono emersi altri errori, comunicalo al nostro Ordine scrivendo a info@ordinepsicologier.it. Stiamo infatti segnalando alla Regione i territori nei quali vengono riscontrate tali criticità.
Per le strutture già operanti al 20/12/23 la scadenza per l’invio è prorogata al 31 ottobre 2024Per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla delibera il termine è prorogato al 28/02/25.

Per gli studi di nuova apertura (successiva al 20 dicembre 2023) l’invio va effettuato contestualmente all’avvio dell’attività. 
Per gli studi già attivi al 20 dicembre 2023 (modulo 8 bis) i requisiti in deroga sono:
  • svolgere l’attività in una stanza di almeno 9 mq di superficie
  • avere a disposizione un bagno per il professionista e l’utenza
  • disporre di uno spazio di attesa con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
Per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla delibera il termine è il 28/02/25.

Per gli studi aperti dopo il 20 dicembre 2023 (modulo 8) i requisiti sono:
  • svolgere l’attività in una stanza di almeno 12 mq di superficie
  • avere a disposizione un bagno per il professionista e l’utenza (NB. La Regione ha chiarito che è sufficiente un solo servizio igienico, qualora lo studio non disponga di personale. In caso contrario sono necessari 2 bagni distinti)
  • disporre di uno spazio di attesa con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
Sono poi previsti ulteriori requisiti, che sono però applicabili solo se pertinenti all’attività effettivamente svolta.

NB. Gli studi già operanti al 20 dicembre possono fruire di specifiche deroghe strutturali fino al verificarsi di un ampliamento di natura edilizia. Al verificarsi di un evento quale l’ampliamento dello studio di natura edilizia, la struttura sanitaria deve essere in possesso anche dei requisiti edilizi derogati.
La delibera di Giunta Regionale 1919/2023 disciplina i requisiti che devono essere posseduti dalle strutture soggette alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, distinguendoli in due categorie: “Requisiti cogenti per tutti gli studi medici e di altre professioni sanitarie” e “Requisiti il cui possesso è previsto se pertinente al profilo professionale dell’esercente l’attività sanitaria”.
Per quanto riguarda la seconda categoria di requisiti, spetta al professionista la responsabilità di individuare mediante autocertificazione la loro applicabilità tenuto conto dei seguenti criteri:
- pertinenza dei requisiti al proprio profilo professionale, assumendo come riferimento per la professione di psicologo la Legge n. 56/98;
- attività/prestazioni concretamente esercitate dal professionista nell’ambito del proprio profilo;
- modalità con le quali è organizzato lo studio.
Alla voce “che le attività svolte sono comprese tra quelle previste dal Regolamento concernente l'individuazione della figura della specifica professione sanitaria sopra indicata e del relativo profilo professionale, specificare quali attività” suggeriamo di indicare “Le attività previste dall’art. 1 della Legge 56/89” se sei psicologa/o, mentre se sei anche psicoterapeuta indica “Le attività previste dall’art. 1 e 3 della Legge 56/89”.
Se il tuo studio non ha una denominazione puoi semplicemente inserire “Studio della dott.ssa/del dott. Nome Cognome”.
Rispetto alla questione dello spazio d’attesa, la Regione non ha esplicitato che è requisito derogabile, tuttavia, accogliendo l’istanza posta dagli Ordini professionali, ha indicato quanto segue:
La delibera di Giunta 1919/2023 tra i requisiti cogenti individua un “Locale/spazio attesa adeguatamente arredato, con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività. Il locale/spazio può essere in comune con quello riservato alle attività amministrative”. Pertanto, il professionista può individuare un locale attesa o un mero spazio attesa, collocandolo ove lo ritenga funzionale allo scopo. Tale locale/spazio deve essere adeguatamente arredato con numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attività.
Pertanto, spetta al professionista stabilire il numero di posti a sedere, tenuto conto delle modalità con le quali organizza la propria agenda degli appuntamenti.
In attesa di ulteriori specifiche indicazioni da parte della Regione il nostro suggerimento rimane quello di indicare che il distanziamento temporale tra un paziente e l’altro rende non necessaria la presenza della sala d’attesa.
È sufficiente una planimetria dello studio in cui devono essere indicati il “layout delle attrezzature (qualora possedute) e degli arredi, la destinazione d'uso dei singoli locali, degli spazi ove sono svolte le attività, lunghezza, larghezza, altezza netta, superficie e rapporti di areoilluminazione dei singoli locali (la planimetria deve essere presentata in formato PDF/A)”.
Non è necessario produrre una nuova planimetria qualora siano spostati gli arredi e non è necessario che la planimetria sia prodotta/elaborata da un “tecnico specializzato”.
L’individuazione della fattispecie “nuovo studio” (attivato dopo il 20 dicembre 2023) è fondata sul contenitore studio, da intendersi come struttura
fisica, e non già sul professionista. Pertanto, nel caso in cui un professionista inizi la propria attività in un polistudio già operante il 20 dicembre 2023, lo studio/polistudio è classificato come già esistente cui conseguono gli adempimenti e le scadenze previste per la fattispecie (modulo 8 bis).
Lo studio conserva la sua classificazione come già esistente anche in caso di modificazioni soggettive della titolarità dello studio, a condizione che il subentro non preveda ampliamenti della struttura ove è collocato lo studio. Quindi, nel caso in cui il professionista inizi l’attività dopo il 20 dicembre, ma subentrando nello studio di un collega che già operava prima del 20/12/2023, viene considerato studio già operante (modulo 8 bis).
Al contrario, il professionista che ha iniziato l’attività prima del 20/12/2023, ma che successivamente trasferisce il luogo di esercizio in altro studio non rientra nella fattispecie “studi già esistenti”, ma in quella degli studi avviati successivamente al 20/12/2023, pertanto deve presentare la Comunicazione utilizzando il Modulo 8.
Il professionista che è subentrato successivamente al 20 dicembre 2023 in uno studio già in attività deve indicare nel modulo la data in cui è stato avviato lo studio e dichiarare che è subentrato nell’attività.
La Comunicazione deve essere inviata per tutti gli studi in cui il professionista svolge l'attività sanitaria, compresi quelli in cui opera in via residuale (es. 1 giorno al mese), indipendentemente dal titolo di possesso o di uso dello studio (affitto o sub-affitto, contratto di servizi o comodato d’uso gratuito, contratto di co-working...).
L’Istituto della Comunicazione è infatti strutturato sul binomio costituito dal soggetto e cioè dal professionista iscritto all'Albo dell’Ordine di competenza e dall’oggetto che riguarda l’individuazione della struttura sede di espletamento dell’attività oggetto della Comunicazione.
● Nel caso di studio associato: la comunicazione è unica, deve evidenziare i dati dei professionisti presenti ed essere sottoscritta da tutti.
● Nel caso di polistudio: la comunicazione deve essere presentata separatamente da ciascuno dei professionisti che operano nel polistudio

Nota: lo studio associato è regolamentato in base ad accordi negoziali interni tra i professionisti che definiscono la condivisione degli oneri connessi alla relativa gestione, quali le spese di manutenzione, le retribuzioni del personale di supporto, l'acquisto delle apparecchiature o del materiale di consumo, ecc.
Nel polistudio invece più professionisti (non associati tra loro) espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri.
La delibera di Giunta regionale 1919/2023 in tema di Comunicazione di esercizio di attività sanitaria non ha introdotto limitazioni alla possibilità che il medesimo locale sia utilizzato in tempi diversi da più professionisti, pertanto la Regione ritiene possibile l’utilizzo in tempi diversi del medesimo locale da più professionisti, con il vincolo che siano individuate le opportune garanzie igienico sanitarie e che non sussistano le condizioni previste dalla delibera 1156/2008:
a) il coordinamento delle attività sanitarie e professionali;
b) una gestione unitaria delle prestazioni sanitarie;
c) l’utilizzazione comune di un unico apparato amministrativo/gestionale);
Queste condizioni infatti prevederebbero per il polistudio il ricorso al regime dell’autorizzazione sanitaria.
No, per i poliambulatori la Delibera di Giunta Regionale prevede una regolamentazione differente. Trattasi di strutture che per poter operare necessitano di apposita autorizzazione sanitaria da parte del Comune. Pertanto se lavori presso un poliambulatorio non dovrai inviare alcuna Comunicazione. Suggeriamo tuttavia di verificare, confrontandoti con il Direttore sanitario/legale rappresentante del poliambulatorio, che la struttura presso cui operi corrisponda realmente a questa fattispecie.
La Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria deve essere inviata anche nel caso l’attività sia collocata in civile abitazione. Tuttavia, deve essere verificato se i regolamenti del Comune ove è ubicato lo studio consentono lo svolgimento di tale attività in una civile abitazione.
La Regione ha precisato che, oltre a quanto previsto dalla DGR 1919/2023, occorre verificare l’esistenza di specifiche previsioni inserite all’interno del Regolamento di Igiene del Comune in cui si trovano i locali.
No.
La normativa sulla comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è regionale e riguarda gli studi collocati sul territorio regionale. Verifica la normativa della Regione nella quale eserciti.
Sì.
No, la Regione ha chiarito che se faccio prestazioni sanitarie unicamente a distanza (ad esempio
mediante collegamento con i pazienti in videoconferenza o mediante collaborazione con piattaforme di consulenza online) e non ho uno studio dedicato non devo effettuare la Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria.
No, la Regione ha chiarito che non sono tenuti alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i professionisti che esercitano un’attività non sanitaria (es. studi di psicologia del lavoro, dello sport, ecc).
No, la Regione ha chiarito che non sono tenuti alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria i professionisti che svolgono l'attività esclusivamente presso "la sede del cliente" (ad esempio: aziende, scuole, cooperative, abitazione dei pazienti, ecc.).
Non devi fare nulla. La Comunicazione conserva la propria validità e l’eventuale adeguamento ai requisiti è automaticamente spostato alla nuova scadenza stabilita con nota dirigenziale di proroga.
Fermo restando che la competenza relativa alla Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria è dei Comuni sulla base della normativa regionale, ti invitiamo a comunicare al nostro Ordine le problematiche che hai riscontrato scrivendo a info@ordinepsicologier.it. Stiamo infatti segnalando alla Regione i territori nei quali vengono rilevate criticità.
Al momento non sono specificate sanzioni.