Bonus Psicologico

Ultimo aggiornamento 05.04.2024

NB. INPS ha avvisato che per i beneficiari del Bonus Psicologo concesso il 26 settembre 2023 che doveva essere fruito entro il 26 marzo 2024, l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato dagli psicoterapeuti entro e non oltre il 21 maggio 2024. Pertanto, a partire dal 22 maggio 2024 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione, saranno annullate d’ufficio.
Cittadini: nuove domande dal 18 marzo 2024
Dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 sarà possibile per i cittadini presentare domanda per il bonus psicologico 2023 tramite il sito dell'INPS.
Per tutte le informazioni consulta la pagina https://www.ordinepsicologier.it/it/cittadini-bonus-psicologico
 
Professionisti: adesione al Bonus e accesso a INPS
Nell’Area Riservata del sito del CNOP psicologhe e psicologi regolarmente iscritti e con annotazione nell’Albo dell’abilitazione all’esercizio della Psicoterapia (ex art. 3 e 35 della Legge 56/89) ed esercenti la libera professione possono aderire al “Bonus Psicologico”. Per farlo, occorre compilare un apposito form, seguendo le istruzioni pubblicate nella guida predisposta dal CNOP.

Successivamente all’adesione, i professionisti possono accedere al sito web dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS e collegarsi al servizio "Contributo sessioni di psicoterapia".  
Dalla pagina che si aprirà (Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche), è possibile accedere alle funzionalità dedicate ai Professionisti aderenti all’iniziativa cliccando sulla voce Cambia profilo.
L’INPS ha predisposto una guida apposita disponibile qui.

In breve occorrerà:
  1. Registrarsi sull’apposita piattaforma come professionista e comunicare il proprio IBAN
  2. Prenotare anticipatamente la seduta sulla piattaforma INPS
  3. Una volta svolta, confermare la seduta sulla piattaforma INPS
  4. Emettere la fattura nella quale riportare il codice univoco dato dal paziente, che va consegnata al paziente, il quale verserà - secondo la modalità concordata con il professionista - l’eventuale eccedenza rispetto ai 50 euro rimborsati da INPS.
  5. Inserire i dati della fattura nella piattaforma INPS in modo che INPS possa effettuare il rimborso.
NB: Per prenotare una nuova seduta di psicoterapia è necessario aver preventivamente concordato con il paziente data, ora ed eventualmente luogo della prestazione e disporre del suo codice fiscale e del codice univoco fornito dall’INPS.
Per eventuali problematiche tecniche è possibile scrivere a supporto.bonuspsicoterapia@inps.it

Fatturazione e trasmissione a STS
Anche per le prestazioni soggette a Bonus Psicologico è necessario emettere regolare fattura che seguirà l’ordinaria numerazione adottata dal professionista. La piattaforma INPS non sostituisce infatti il consueto metodo di fatturazione, tuttavia sarà necessario registrarvi i dati della fattura già emessa per poter ricevere il rimborso.

Se il compenso totale fatturato supera i €50 rimborsabili dall’INPS, gli psicologi e psicologhe aderenti dovranno emettere una fattura per ciascuna seduta in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente da quello oggetto di bonus, mentre il totale fattura rimane inalterato.

Di seguito puoi trovare alcuni modelli di fattura per suddividere correttamente le voci di spesa (importo oggetto di bonus e importo versato direttamente dal contribuente). Si segnala che i fac-simili non sono esaustivi ma devono essere completati con le consuete informazioni presenti in fattura e legate al proprio regime fiscale (es. dicitura esenzione IVA per regime ordinario, dicitura esenzione Iva e ritenuta d’acconto per regime forfettario…):
•    Modello con ENPAP aggiuntivo al compenso
•    Modello con ENPAP compreso nel compenso
•    Modello con marca da bollo a carico del paziente

Tale modalità di compilazione consentirà, peraltro, di poter distinguere la spesa sanitaria detraibile, che rimane cioè a carico del contribuente (il corrispettivo al netto del bonus) e che dovrà essere trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata distintamente dalla quota del bonus, che verrà trasmessa con un codice specifico.

Come riportato nelle FAQ del Sistema Tessera Sanitaria, i dati della fattura per le prestazioni effettuate nell'ambito del cd. "bonus psicologico" vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche del bonus nonostante lo stesso non sia detraibile.

Pertanto, al fine di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, si dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura per ciascuna seduta il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l’importo versato direttamente dal contribuente, da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese.

In altre parole, l’importo rimborsato dall’INPS, pari a un massimo di 50 euro per seduta, dovrà essere trasmesso con codice tipo spesa “AA - Altre spese”, mentre quanto versato direttamente dal paziente dovrà essere trasmesso come sempre con codice “SP - Prestazioni sanitarie”.

Si precisa che dovranno essere trasmesse anche le fatture con un importo uguale o inferiore a 50 euro, quindi integralmente rimborsato dall'INPS, nonostante la spesa sanitaria sia indetraibile.