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Recupero ECM 2020-2022: nuova proroga!

Inoltre, i professionisti sanitari che non hanno assolto all’obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022, potranno mettersi in regola attraverso crediti compensativi che saranno definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua. Siamo in attesa che la Commissione emani appositi provvedimenti.
Lo spostamento dei crediti non è automatico, ma deve essere effettuato personalmente accedendo al portale del Co.Ge.APS nella sezione “Spostamento Crediti”. Maggiori informazioni nella FAQ “Come faccio a spostare i crediti dal triennio 2023-2025 a quello precedente 2020-2022?” pubblicata alla pagina FAQ sui crediti ECM.
Ricordiamo infine che tutti gli Psicologi Iscritti all’Albo hanno l’obbligo di conseguire i crediti ECM a decorrere dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dall’ambito lavorativo o dall’effettivo esercizio della professione. Prima del 2020 erano invece soggetti all’obbligo ECM esclusivamente i dipendenti del S.S.N. e coloro che collaboravano, a vario titolo, con il Servizio Sanitario Nazionale o con strutture private accreditate o convenzionate con esso (artt. 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 501/92 e s.m.i.).
Per maggiori informazioni sul sistema ECM e sul Co.Ge.A.P.S consulta la sezione dedicata del nostro sito web al link https://www.ordinepsicologier.it/it/professionisti-formazione-ecm