FAQ sul Tirocinio Pratico Valutativo TPV e abilitazione

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Guarda la registrazione del webinar "Tutor e nuove lauree abilitanti: sfide e opportunità per la professione e per i tutor"


Le informazioni e le procedure per richiedere il convenzionamento della tua struttura/studio professionale come sede di tirocinio sono pubblicate dalle Università ai seguenti link:
Per poter assumere il ruolo di tutor è necessario:
  • avere una anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 3 anni;
  • intrattenere con l’Ente/Azienda/Studio professionale un rapporto professionale sistematico e formalizzato in qualità di dipendenti, collaboratori, consulenti, soci o titolari e, a prescindere dall’inquadramento contrattuale, si devono svolgere attività con i caratteri tipici dell’ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1) e che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali;
  • non essere sospesi dall’esercizio della professione. In particolare i professionisti individuati come tutor cui venga comminata la sanzione disciplinare della sospensione non sono autorizzati a svolgere il ruolo di tutor durante il periodo della sospensione dall’esercizio della professione.
Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
Il tutor dovrà presentare all’Ente convenzionato un’autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il numero dei tirocinanti in contemporanea non è maggiore di cinque.
Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
Sì, per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio individuale professionalizzante in ambito universitario pre e post laurea hai diritto al riconoscimento di 1 ECM ogni 15 ore di attività.
Per effettuare la richiesta di riconoscimento dei crediti per tutoraggio (da richiedere al termine del periodo di tutoraggio) occorre accedere all'anagrafica del Co.Ge.APS. tramite SPID/CIE dal link https://application.cogeaps.it/login/ e compilare l’apposito form online seguendo le istruzioni pubblicate a pagg. 14-15 della Guida pratica sistema ECM.
NB: Nel campo "Obiettivo" selezionare l'obiettivo formativo attinente l'attività svolta. Qualora non vi siano obiettivi pertinenti suggeriamo di inserire "Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere".
Il TPV è pari a 750 ore (30 CFU). In base agli accordi raggiunti dall’Ordine con le Università di Bologna e di Parma si raccomanda che il TPV venga così distribuito: minimo 5 mesi e massimo un anno con un  numero di ore settimanali di circa 20/30 e giornaliere di 4/5.
Per chi è iscritto al nuovo Corso di Laurea abilitante, il periodo di svolgimento del tirocinio è definito dai regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con le sedi ospitanti.
Per coloro che, appartenendo a ordinamenti didattici non abilitanti, non hanno svolto il TPV durante il corso di studi, le attività formative saranno svolte dopo la laurea.
Presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università.
In base agli accordi raggiunti dall’Ordine con le Università di Bologna e di Parma, il TPV può essere svolto con la seguente distribuzione:
- 750 ore presso la medesima sede;
- 500 ore presso una sede e 250 presso un'altra;
- 375 ore presso due sedi diverse.
Le informazioni e le relative procedure sono pubblicate dalle Università ai seguenti link:
Se ritieni che l’esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nel “Protocollo di intesa Ordine-Università in materia di tirocinio pratico valutativo (TPV)” ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il tuo diritto all’apprendimento, hai la possibilità di segnalare la situazione in forma scritta, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione agli uffici preposti presso i singoli Atenei. Gli stessi che informeranno la Commissione Tirocini Integrata Università-Ordine la quale, effettuate le opportune verifiche, valuterà come intervenire garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
La Commissione adotterà, se necessario, i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti della sede con cui è stata attivata la convenzione, ivi compreso l’eventuale recesso dalla stessa.
Sì. La struttura ospitante delinea l’operatività ma nel rispetto dei principi sottoscritti nel “Protocollo di intesa Ordine-Università in materia di tirocinio pratico valutativo (TPV)”.
Sì, può essere svolto in concomitanza con una attività lavorativa.
Non è tuttavia possibile richiedere il riconoscimento della tua attività lavorativa come tirocinio, anche se svolta all’interno di una struttura convenzionata con l’Università in qualità di sede di tirocinio.
Pur non essendoci un divieto esplicito, si raccomanda di evitare sovrapposizione di ruoli a salvaguardia dell’utenza e del professionista stesso.
No, il tirocinio non determina l’instaurarsi di un rapporto di lavoro.
No, la copertura assicurativa è fornita dall’Università.
In questo caso, l’abilitazione alla professione avviene previo superamento di una prova orale abilitante concernente le attività svolte durante il tirocinio professionale nonché gli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
La prova è indetta con Ordinanza del Ministero dell’Università e della Ricerca negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. Dopo il 2026 anche questi candidati dovranno svolgere la prova pratica valutativa descritta al punto seguente.
La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
No, potrai effettuare la prova pratica valutativa (PPV) senza dover svolgere anche il tirocinio pratico-valutativo (TPV) in quanto il tirocinio professionalizzante che hai effettuato rimane valido.
Se non hai ancora svolto il tirocinio professionalizzante, l’abilitazione alla professione avviene previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) e di un’unica prova pratica valutativa (PPV), che verte sull’attività svolta durante il TPV e sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale. La prova è organizzata dall’Università sede di corso della laurea magistrale in Psicologia - classe LM-51 che emana uno specifico bando.
La valutazione prevede una votazione massima di 100 punti e l’abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100.
Il tirocinio professionalizzante è svolto successivamente al conseguimento della laurea triennale.
Ha una durata di 6 mesi, per un totale di 500 ore, da svolgersi orientativamente nella misura di 20/25 ore settimanali, di norma frazionate in 4/5 ore al giorno per 4/5 giorni settimanali.
Le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03, in particolare:
Il tirocinio può essere svolto presso strutture pubbliche e private convenzionate con l’Università.