Esercizio abusivo della professione di psicologo

L’esercizio delle professioni intellettuali è regolamentato in Italia dall’art. 2229 del Codice Civile che recita: “La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”.

Per quanto riguarda la Professione di Psicologa/o, essa è stata regolata nel nostro Paese dalla Legge n. 56/1989 e smi.

Attualmente gli unici titoli legalmente riconosciuti in Italia per le attività in ambito psicologico e/o psicoterapeutico sono i seguenti:
La professione di psicoterapeuta può essere esercitata sia da psicologi sia da medici in possesso di specifici requisiti e iscritti ai relativi Albi professionali presso i rispettivi Ordini.

L’esercizio abusivo si configura ogni qualvolta, senza titolo, venga di fatto svolta un’attività che sia chiaramente riconducibile a una professione per la quale la legge prevede l’obbligo di iscrizione ad un Albo o elenco.

L’abusivismo è disciplinato dall’articolo n. 348 del Codice Penale che recita: "Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000". Fra le altre cose, la condanna comporta l'interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata, se l’abusivo è iscritto a un Ordine o Collegio professionale. Al professionista che avesse contribuito a far commettere il reato da altri, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 15mila a 75mila euro.

I titoli di Dottore in tecniche psicologiche, Psicologa/o e Psicoterapeuta e sono protetti e non possono essere utilizzati da persone che non sono iscritte all'Albo degli Psicologi (Sez A o B) o nelle liste degli psicoterapeuti degli Albi degli Psicologi o dei Medici. In questo caso si parla di “usurpazione di titolo” e si tratta di un illecito amministrativo: era un illecito penale (previsto e punito dall’art. 498 c.p.) oggi depenalizzato dall’art. 43 del d.lgs n. 507/1999 che prevede “la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro”.
La cronistoria dell'impegno del nostro Ordine nel contrasto all’esercizio abusivo
Clicca qui per consultare alcune tra le principali sentenze di esercizio abusivo della professione
anno 2020
clicca qui per consultare il testo completo della lettera inviata dall’Ordine agli Istituti Scolastici della Regione Emilia-Romagna
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