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Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna

Carissime/i Colleghe/i,

diversi Iscritti all’Ordine ci hanno segnalato che alcune Scuole di specializzazione in psicoterapia non fornirebbero corrette informazioni circa i requisiti necessari per l’iscrizione ai corsi e circa la tempistica corretta per l’uso del titolo di psicoterapeuta.

Per questa ragione, vorrei ricordare a tutti coloro che stanno per iscriversi, o sono già iscritti, ad una scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 29/12/2004:

 

1)      gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione a far data dal 29/12/2004 devono risultare iscritti all’Albo degli Psicologi o dei Medici già dall’inizio dei corsi, per ottenere dalla propria Scuola il Diploma che attesti la regolarità del percorso formativo.

2)      In deroga a quanto previsto al punto 1, i laureati in psicologia o medicina possono essere iscritti dalla scuola, con riserva, a condizione che superino l’esame di stato nella prima sessione utile, successiva all’iscrizione con riserva e provvedano ad iscriversi all’Ordine entro 30 gg. dal superamento dell’Esame di Stato.

3)      Lo specializzando che per vari motivi non riesca a superare l’esame di stato nella prima sessione utile, successiva all’iscrizione con riserva della scuola, non può conseguire il diploma di specializzazione in psicoterapia prima di quattro anni dal superamento dell’Esame di Stato e della relativa iscrizione all’Ordine

 

Credo inoltre che sia anche importante ricordare che:

 

a.      poiché la L. n. 56 del 1989 riserva la possibilità di effettuare prestazioni psicologiche soltanto agli iscritti all’Albo ed ogni abuso si configura come reato ai sensi dell’art. 348 del CP, le stesse disposizioni valgono ovviamente anche nel caso in cui le prestazioni psicologiche siano da effettuare all’interno del percorso formativo di specializzazione, pertanto gli iscritti ai corsi con riserva e non ancora iscritti all’Albo non possono effettuare prestazioni psicologiche di alcuna natura in quanto non ancora psicologi.

b.      Nel rispetto delle normative vigenti e della doverosa trasparenza, il diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole private riconosciute con D.M. deve riportare la data di inizio e di conclusione del corso, il monte ore totale della formazione e l’indicazione chiara del conseguimento da parte dello Psicologo della specializzazione in psicoterapia ex art. 3 Legge n. 56 del 1989.

c.      Il titolo di psicologo psicoterapeuta è consentito soltanto ai Colleghi in possesso di regolare diploma di specializzazione e iscritti all’elenco degli Psicoterapeuti presso l’Albo regionale degli Psicologi. L’iscrizione a tale elenco è gratuita e non comporta alcun onere aggiuntivo; per effettuarla è sufficiente compilare ed inviare ai nostri Uffici il modulo pubblicato sul nostro sito, nella sezione “segreteria e URP/moduli on line”.

 

Nella speranza di avervi fornito utili indicazioni, vi saluto cordialmente.

 

Manuela Colombari