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Inviata il |
: | 09-02-2016 17:15:08 |
Oggetto |
: | Newsletter n. 9/16 - Comunicazione dell'Ordine ai soggetti pubblici e privati della Regione sulle attività riservate alla professione di psicologo
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Carissime Colleghe, carissimi Colleghi,
Vi informo che abbiamo recentemente inviato una comunicazione a numerosi soggetti pubblici e privati della Regione (Istituti scolastici, Comuni, A.S.P., Centri per le Famiglie, Centri antiviolenza, ecc.) per ricordare che tutte le prestazioni di carattere psicologico devono essere necessariamente effettuate da Psicologi iscritti all’Ordine professionale.
La comunicazione è stato motivata anche dalla recente sentenza del T.A.R. Lazio (n. 13020/2015) con la quale il Giudice Amministrativo ha confermato che il disagio psichico e ogni attività psicologica, anche al di fuori dei contesti prettamente clinici, rientrano nelle attività riservate allo Psicologo proprio perché presuppongono una competenza diagnostica non riconosciuta ai counselor o ad altre figure professionali (cfr. T.A.R. Lazio, n. 13020/2015). Tale sentenza, peraltro, sottolinea – in modo del tutto condivisibile – che per stabilire la gradazione del disagio psicologico è indispensabile possedere adeguati strumenti di valutazione che non solo sono propri della professionalità dello Psicologo, ma che per legge sono riservati agli iscritti all’Albo degli Psicologi. La Legge n. 56/89, infatti, riserva tutte le attività che si riferiscono all’“uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico” agli Psicologi abilitati alla professione.
Abbiamo inoltre segnalato il rischio in cui si può incorrere offrendo servizi o interventi non adeguatamente qualificati che, in quanto tali, possono rivelarsi addirittura dannosi, considerato il delicatissimo settore nel quale si agisce, cioè quello della salute psichica. Operatori non qualificati che esercitano attività per le quali non sono abilitati incorrono infatti nell’esercizio abusivo della professione, ex art. 348 del Codice Penale.
Infine abbiamo chiarito che gli ambiti di intervento di altre figure professionali, come ad esempio i counselor, possono essere al massimo limitrofi a quello psicologico e, in ogni caso, tali professioni non prevedono la garanzia di un controllo, soprattutto deontologico, sul lavoro degli operatori, come invece è previsto per gli Psicologi regolarmente iscritti all’Albo.
Il testo completo della sentenza del T.A.R. Lazio e quello delle comunicazioni inviate ai soggetti pubblici e privati della Regione sono pubblicati sul nostro sito web alla voce “DEONTOLOGIA E ABUSIVISMO” > “ABUSIVISMO” (clicca qui).
Confidando che le azioni dell’Ordine tese a tutelare la professione e a contrastarne l’esercizio abusivo ottengano gli effetti sperati, Vi saluto cordialmente.
Anna Ancona
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