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Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna
Care Colleghe, cari Colleghi,

come certo saprete, il 30 giugno prossimo entrerà in vigore la previsione di cui all’art. 15 del D.L. n. 179/2012, ossia quello che fino ad ora è stato da tutti definito come “l’obbligo di dotarsi di un POS”.
A tale proposito, anche in considerazione del fatto che personalmente comprendo e condivido appieno le perplessità in proposito manifestate da molti di Voi, reputo doveroso informarVi dell’orientamento che, nei giorni scorsi, è stato espresso dal Consiglio Nazionale Forense.
In particolare, con la circolare n. 10/2014, il CNF ha fornito a tale riguardo un’autorevole interpretazione che pare di indubbio interesse sotto due profili.
In primo luogo, è stato affermato che la norma sopra richiamata “non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati  (ma lo stesso può dirsi per tutti i liberi professionisti e, quindi, anche per gli psicologi: ndr) dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
In altri termini, non si tratterebbe di un vero e proprio “obbligo”, quanto piuttosto di un “onere” che – nelle intenzioni del Legislatore – dovrebbe semplificare e facilitare per l’utenza il pagamento delle prestazioni professionali, fermo restando – ed è questo il punto che pare “essenziale” nell’impostazione del CNF – il ruolo centrale ed imprescindibile che assume l’accordo di entrambe le parti della prestazione professionale (paziente/cliente e psicologo) per la individuazione della forma di pagamento preferita.
In secondo luogo, la Circolare in questione chiarisce un altro aspetto altrettanto rilevante sotto il profilo pratico di cui peraltro avevamo già avuto conferma anche dai nostri consulenti legali.
L’eventuale rifiuto da parte del professionista di accettare il pagamento del cliente mediante POS non libera affatto quest’ultimo dall’obbligo di corrispondere quanto dovuto per la prestazione ricevuta, ma determina unicamente la cosiddetta “mora del creditore”, termine giuridico che comprende anche il fatto che il professionista non potrà chiedere gli interessi legali per il ritardo nel pagamento.
Si tratta, come detto, di una posizione di indubbio interesse rispetto alla quale non mancheremo di sollecitare apposito parere del CNOP (unico Organo di rappresentanza degli Psicologi competente per le questioni di rilievo nazionale quale è quella in esame) confidando che esso vada nella medesima direzione di quello espresso dal CNF.
In ogni caso, il Consiglio appena insediatosi sta già prendendo contatti con alcuni Istituti di credito al fine di valutare la possibilità di ottenere condizioni vantaggiose per i Colleghi che si apprestino ad attivare il servizio di POS.

Vi terrò, ovviamente, informati di qualunque novità o aggiornamento.

Un cordiale saluto.
Anna Ancona

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