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Carissime/i Colleghe/i, le recenti nuove disposizioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di Pubblicità professionale, emanate a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 248/2006 cosiddetta “Bersani-Visco”, hanno indotto questo Consiglio dell’Ordine a rivedere il vecchio Regolamento, introdotto subito dopo l’entrata in vigore della L. n. 248, e ad elaborare un nuovo Regolamento Regionale sulla Pubblicità delle attività oggetto delle professioni di Psicologo e di Dottore in tecniche Psicologiche, di ampio respiro ed innovatività. Il testo, reperibile sul nostro sito web nella sezione Normativa/Regolamenti interni, si caratterizza per la grande autonomia lasciata agli Iscritti in materia di pubblicità della propria professione. Viene, infatti, abolito l’obbligo di richiedere un nulla osta all’Ordine dell’Emilia Romagna al quale, comunque, rimarrà il compito di verificare che gli Iscritti pubblicizzino la propria attività seguendo criteri di trasparenza e veridicità e prestando particolare riguardo al contesto e all’influenza che il messaggio può esercitare sull’utenza, in linea con quanto sancito dagli artt. 8, 39 e 40 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani e dalla già citata L. n. 246/2006. I Colleghi dell’Emilia Romagna, pertanto, o coloro che vogliano farsi pubblicità nella nostra Regione, dovranno comunque seguire le indicazioni del nuovo Regolamento, ma potranno procedere a diffondere i loro testi pubblicitari senza essere vincolati al rilascio di alcuna autorizzazione preventiva. Questa maggiore autonomia vuole essere un riconoscimento che l’Ordine dell’Emilia Romagna attribuisce ai propri Iscritti, in direzione di una loro sempre crescente capacità di auto responsabilizzazione nei confronti dei cittadini e di tutta la Categoria professionale. I compiti di vigilanza che la Legge ci attribuisce verranno esercitati essenzialmente in due forme: - Controlli periodici “a campione” sui messaggi diffusi dagli Iscritti; - Verifica di segnalazioni pervenute. Ricordiamo che ogni violazione in materia di pubblicità sarà sanzionata come previsto dalle nostre norme deontologiche. I Colleghi che lo riterranno opportuno, pertanto, potranno comunque chiedere un parere preventivo all’Ordine dell’Emilia Romagna circa la conformità del loro messaggio pubblicitario con quanto previsto dal Regolamento sopra citato. L’Ordine provvederà a rispondere naturalmente senza alcun onere aggiuntivo, essendo già stata abolita ogni tassa sulla pubblicità vigente in passato. Informiamo, per concludere, che sul nostro sito web sarà al più presto possibile scaricare un modulo per segnalare eventuali irregolarità riscontrate in materia di messaggi pubblicitari di attività psicologiche. Un cordiale saluto Manuela Colombari e Chiara Santi (Coordinatrice Commissione Lotta all’abusivismo, tutela dei confini della professione e pubblicità) |
Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna Strada Maggiore, 24 - 40125 Bologna tel. 051 263788 - fax 051 235363 www.ordpsicologier.it - e-mail: info@ordpsicologier.it |