Carissime Colleghe, carissimi Colleghi, è con grande piacere e soddisfazione che riportiamo la risposta dall'Agenzia delle Entrate fornita con la circolare 20/2011 in occasione di alcuni chiarimenti ai contribuenti. Tale risposta conferma l'orientamento pubblicato sul numero 2/2008 del Bollettino d’Informazione dell’Ordine (pagine 35-37) in cui si sosteneva la possibilità di detrarre le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica. Teniamo a sottolineare che trattandosi di interpretazione - e non di novità legislativa - il parere dell'Agenzia si riferisce anche a tutte le prestazioni fornite in passato e quindi, chi ne avesse realmente interesse, può chiedere il rimborso qualora in precedenza non avesse detratto le spese per prestazioni sanitarie psicologiche. Estratto della Circolare 20/2011: 5.15 Spese per sedute di psicoterapia Domanda: Nell’elenco delle figure professionali e delle arti ausiliare riconosciute dal Ministero della Salute le figure del medico chirurgo, dell’odontoiatra, del veterinario, dello psicologo - psicoterapeuta e del farmacista sono riportate in una tabella distinta rispetto a quelle indicanti le figure professionali di cui al DM 29 marzo 2001. Si chiede di sapere se sia corretto ritenere appartenenti alla stessa categoria professionale il medico chirurgo e lo psicologo, con la conseguenza che anche per le prestazioni rese da questi ultimi non sia necessario richiedere la prescrizione medica. Risposta: Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica. Un cordiale saluto, Manuela Colombari |
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