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Carissime Colleghe, carissimi Colleghi, sono pervenute al nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico numerose richieste di chiarimenti sulla Legge n. 170 del Come specificato anche dai nostri consulenti, voglio innanzitutto precisare che la nuova disposizione non preclude agli Psicologi, e quindi neanche a tutti coloro che svolgono esclusivamente attività libero professionale, la possibilità di effettuare diagnosi di DSA, come sancito dalla normativa che istituisce l’Ordinamento della Professione di Psicologo (Art. 1 Legge n. 56/89). La questione controversa sollevata dalla Legge in oggetto è legata unicamente ai casi in cui tale diagnosi diviene necessaria per accedere ai benefici di legge previsti per persone con DSA e per le loro famiglie. Per avere indicazioni più chiare in merito, stante la genericità dell’attuale testo normativo, occorrerà però attendere l’emanazione delle linee guida del Ministero e dei relativi protocolli Regionali. E’ possibile infatti, come auspichiamo, che vengano introdotte ulteriori precisazioni su alcuni passaggi decisivi, attualmente non meglio specificati nel testo della Legge. Mi riferisco ad esempio all’Art. Ribadisco comunque che il generico riferimento della legge a “specialisti o strutture accreditate” senza ulteriori precisazioni, può creare problemi esclusivamente per l’individuazione dei soggetti autorizzati a rilasciare l’attestazione della diagnosi che consente di utilizzare i benefici previsti dalla legge e non preclude agli Psicologi di effettuare la diagnosi di DSA per scopi differenti. In linea con le disposizioni della Legge n. 170, infatti, A proposito delle precisazioni attese dal Ministero, una volta emanate le disposizioni sopra menzionate, provvederemo ad informare tutti gli Iscritti sugli eventuali sviluppi. Un cordiale saluto Manuela Colombari |
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